martedì 5 aprile 2011

CERTIFICAZIONE ENERGETICA e LOCAZIONI: come comportarsi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 28 marzo scorso del D.lgs. N° 28/2011, recante norme attuative della direttiva della Comunità Europea n° 28/2009 in materia di certificazione energetica, sorgono domande che riguardano il mercato delle locazioni.
Se infatti ormai è prassi esibire la certificazione energetica in caso di compravendita di immobili, rimane ancora poco chiaro su come comportarsi difronte alle locazioni.

A chiarire questo arriva l'art. 13 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 che alla lettera c) recita: “all'articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: «2-ter. .......Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unita' immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.”
Quando si parla di articolo 6 e di commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater ci si riferisce al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e quindi andando a scrutare tale articolo e tali commi si riesce a capire quali siano gli immobili per i quali va fornito il certificato energetico in caso di locazioni e cioè:
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, ((...)), del locatore a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, e' necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unita' immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.  

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4 commenti:

  1. This is mostly convenient to building owners since it's a faster way to get an energy certification. It's great that this service is now available online.

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  2. Sono comproprietaria di alcune unità immobiliari che affittiamo Quando metterò le prossime inserzioni per affittare specificherò
    che in base alla normativa vigente non ho l'obbligo di consegnare l'attestato di certificazione energetica perchè l'unità
    immobiliare non rientra tra quelle per le quali la legge fa obbligo di provvedere alla ceretificazione energetica

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