Il diritto di prelazione nelle locazioni abitative a favore del conduttore si può avere solo sotto certe ipotesi.
Innanzitutto c'è da fare la prima distinzione tra prelazione per vendita dell'immobile o per nuova locazione. In questo post ci occuperemo del primo caso
La prelazione a favore dell'inquilino, per vendita dell'immobile, spetta quando (ai sensi dell'art 3, comma 1, lettera g della legge 431 del 1998) il proprietario che non abbia intestati altre abitazioni oltre quello in cui abita, dia disdetta al locatore alla prima scadenza perché voglia vendere l'immobile a terzi. In questo caso il proprietario dovrà comunicare al conduttore i termini e le condizioni della vendita. Il conduttore, entro 60 giorni dal recapito della comunicazione del locatore, potrà esercitare tale diritto comunicandolo al proprietario (tutto ciò ai sensi degli articoli 39 e 39 della legge 392 del 1978) .
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Nel caso il proprietario non disdetti alla prima scadenza (dopo i primi 4 anni o 3 anni) ma voglia semplicemente vendere l'immobile con l'inquilino dentro, a quest'ultimo non spetterà il diritto di prelazione e, una volta venduto l'immobile, il suo rapporto di locazione continuerà con il nuovo proprietario.
Quando non spetta la prelazione al conduttore per vendita dell'abitazione?
Se il proprietario intende vendere a terzi dopo la prima scadenza contrattuale. Inoltre non gli spetta quando il locatore è comproprietario dell'abitazione a titolo di comunione ereditaria, infatti, il diritto di prelazione accordato ai coeredi dall'art. 732 c.c. prevale su quello del conduttore.
Infine non spetta se il locatore vende al coniuge o ai parenti entro il secondo grado.
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