Da questo post è possibile scaricare la richiesta di rimborso dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) illegittimamente calcolata, addebitata ed assolta sulla Tariffa di igiene ambientale (TIA) (priva veniva denominata TARSU cioè tassa sui rifiuti solidi urbani)di cui al D.P.R. n. 158/1999 come successivamente modificato ed integrato e del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 44/2006 e successivamente modificato con D.C.C. n. 46/2007 pagata per le annualità 2006, 2007, 2008 e 2009.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 238/2009, ha sancito che la T.I.A. va qualificata come tassa (prestazione di carattere tributario) e pertanto sulla stessa non va applicata l’IVA, non rientrando la TIA nell’ambito di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto.
Il presupposto oggettivo (art. 1 del D.P.R. n. 633/1972) per l’applicazione dell’IVA è rappresentato dalla cessione di beni (art. 2 del D.P.R. n. 633/1972) e dalla prestazione di servizi (art. 3 del D.P.R. n. 633/1972).
Una tassa non si qualifica mai come “corrispettivo di un servizio”, poiché è dovuta in base alla legge e non in forza di un contratto; pertanto in caso di “prelievo tributario” (tassa) difetta il presupposto oggettivo dell’IVA e la stessa non può essere addebitata.
Vediamo ora i passi da compiere per chiedere il rimborso:
1) reperire le ricevute di pagamento e le relative fatture degli ultimi anni e farne due copie.
2) scrivere la richiesta di rimborso (scaricala qui)ed indirizzarla per sicurezza al comune e alla società o ente di gestione smaltimento rifiuti della vostra città
3) presentate, sia al comune che alla società o ente di gestione smaltimento rifiuti, la richiesta di rimborso da voi firmata in carta semplice e conservatene una copia
Ora non si tratta altro che aspettare e possono verificarsi i seguenti casi:
a) l'istanza viene accettata e vi viene quindi rimborsata l'iva per la tia e tarsu (troppo bello per essere vero!...improbabile)
b)vi verrà inviato un atto in cui con relativa motivazione (non si sa quale)vi viene negato il vostro diritto al rimborso. Allora, entro 60 giorni, dovete presentare ricorso alla Commissione Tributaria della Provincia in cui ricade l’Ente che vi ha notificato il rifiuto della richiesta di rimborso
c)diniego tacito: se dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso non ricevete nessuna comunicazione il rimborso è automaticamente rifiutato. Il mio consiglio in questo caso è quello di attendere l'evolversi della situazione, magari qualche altra sentenza o aspettare che l'Agenzia delle Entrate decida in merito. Se si verifica quest'ultimo punto, infatti, si avranno 10 anni di tempo per presentare ricorso a far data alla presentazione della richiesta di rimborso iva.
Scarica bozza richiesta rimborso
salve,sono un ristoratore di brescia...sapete dirmi se è possibile richiedere rimborso iva tia e tarsu anche per la mia azienda che paga uno sproposito di igiene urbana? ....vi ringrazio anticipatamente
RispondiEliminaNel suo caso no, infatti relativamente alla possibilità di richiedere a rimborso l’Imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata sulla Tariffa di igiene ambientale (TIA) si precisa che tale pretesa può essere avanzata da tutti i contribuenti, sia soggetti passivi IVA (art. 4 del D.P.R. n. 633/1972: esercizio di imprese - ditte individuali, società di persone, società di capitali, enti non commerciali che svolgono marginalmente attività commerciali, ecc… - art. 5 del D.P.R. n. 633/1972: esercizio di arti e professioni – liberi professionisti, ecc…) sia non soggetti passivi del tributo (privati che non esercitano una libera professione e che non sono imprenditori.
RispondiEliminaSi precisa però che i titolari di partita IVA, avendo la possibilità di detrarre dall’IVA addebitata ai clienti (fatture di vendita) l’IVA pagata sugli acquisti (fatture di acquisto, come quella della TIA), non rimangono incisi dal tributo (non sopportano l’onere finanziario) in quanto l’IVA viene trattata come una mera partita di giro. Tali soggetti pertanto, pur versando l’IVA ai propri fornitori al momento dell’acquisto di beni e/o servizi, provvedono a portare l’IVA stessa in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.
Meritano attenzione però alcune categorie di soggetti passivi IVA, i quali, per la particolarità del regime utilizzato e/o per la particolarità dell’attività esercitata possono richiedere a rimborso l’IVA pagata sulla Tariffa di igiene ambientale (TIA).
Per quanto riguarda la prima categoria di soggetti si fa riferimento al regime dei “minimi”, disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117 della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) il quale prevede un regime di esclusione dagli obblighi ai fini IVA. Infatti i contribuenti “minimi”:
non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa;
non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.
Tali soggetti pertanto avranno inserito la fattura TIA (al lordo dell’IVA) tra i componenti negativi di reddito e contestualmente alla restituzione dell’IVA pagata sulla TIA dovranno rilevare un componente positivo di reddito (insussistenza del componente negativo pari all’IVA sulla TIA).
Per quanto concerne la seconda categoria di soggetti si fa riferimento a quanti svolgono attività “esenti” ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 (attività assicurative, attività finanziarie,attività sanitarie come le case di cura ecc…). Tali soggetti, non potendo detrarre (o potendo detrarre solo parzialmente) l’IVA assolta sugli acquisti rimangono inevitabilmente incisi (totalmente o parzialmente) dal tributo e pertanto ottenere benefici dalla restituzione dell’IVA assolta sulla TIA.
Posto la risposta da parte della società che riscuote nella mia città:
RispondiEliminaOggetto: Richiesta Rimborso IVA a fronte sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 24/07/09.
Facendo seguito alla Sua richiesta, con la quale richiede il rimborso dell’IVA sulla fattura TIA da Lei pagata, con la presente Le precisiamo che ad oggi non esistono disposizioni normative che abbiano abrogato quanto disposto dal DPR 633/1972 - Tabella A - parte III - n.127 sexiesdecies e che, pertanto, la Tariffa continua ad essere assoggettata all'aliquota agevolata IVA del 10%.
Si consideri inoltre che, in base alle disposizioni richiamate nella presente, l’IVA non è un’entrata di (RAGIONE SOCIALE AZIENDA) in quanto nella stessa misura viene riversata all’Erario e non sono state ancora comunicate disposizioni in merito alle modalità con cui gli eventuali rimborsi saranno regolati con l’Amministrazione Finanziaria.
Stante la situazione sopra esposta, ci vediamo costretti a non accogliere la Sua richiesta, ma evidenziamo la nostra disponibilità ad intervenire sulla questione non appena perverranno le necessarie indicazioni operative da parte degli organi competenti.
A tal proposito, in allegato Le rimettiamo il comunicato stampa di FEDERAMBIENTE, con il quale la nostra Associazione sta chiedendo agli organi istituzionali statali di adottare i necessari provvedimenti legislativi che chiariscano, sia per gli anni precedenti che per i futuri, la natura fiscale della TARIFFA e ciò a tutela dei cittadini utenti del servizio e dell’attività svolta dalle Aziende che operano nel settore Servizi Pubblici Igiene Ambientale.
Non è necessario l’intervento di un legale né quello di una delle associazioni consumatori che qualche volta piantano grane infondate.
RispondiEliminaIl ricorso è valido, ovviamente, solo nel caso che il Comune abbia applicato indebitamente l'iva.
Il difensore civico del Comune di Napoli, per esempio, ha dichiarato che il Comune non applica l’iva sulla tarsu.
In compenso ci sono “Quelli che pagano ancora per le paludi… ed altro”
http://www.facebook.com/group.php?gid=92920105728&ref=ts
Antonio Pisanti
la "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" del Comune di Roma rientra nella fattispecie per cui è possibile richeidere il rimborso IVA. Nelle fatture in mio possesso viene sempre applicata al 10%. Grazie
RispondiEliminaConfermo anche io ciò scritto nel post precedente, il Comune di Roma mi ha sempre applicato l'IVA al 10%, ergo chiederò il rimborso.
RispondiEliminaGrazie dell'informazione.
se è vero che l'erario deve rimborsare l'IVA all'Ente emittente la tassa, e questo poi riversarla a chi l'ha pagata, Dio me ne guardi da quale altra imposizione maggiorata ci andranno a caricare!
RispondiEliminaè proprio questo il rischio, che diano da una parte e prendano da un'altra! é facile fare così quando si ha in mano il potere e poche idee su come far entrare i soldi!
RispondiEliminase la società che riscuoteva prima del comune la TIA è fallita, la richiesta a chi va inviata? solo al comune?
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