Calcolo tardivo adempimento successivo locazione |
Ti ricordo che tali adempimenti possono essere ottemperati nel tempo massimo di 30 giorni (art. 17 comma 1 DPR 131/86), termine oltre il quale scattano le seguenti sanzioni
1) entro 14 giorni di ritardo: 0,1% per ogni giorno di ritardo
2) entro 30 giorni di ritardo: 1,5%,
3) entro 90 giorni di ritardo: 1,67%,
4) entro 1 anno di ritardo: 3,75%,
5) entro 2 anni di ritardo: 4,29%,
6) oltre 2 anni di ritardo: 5%,
7) se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 6%
La normativa di riferimento è qui indicata: articolo 13 D.Lgs. 471/97 le cui sanzioni vengono ridotte a quelle sopra riportate attraverso il ravvedimento di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97.
Esempio pratico:
affitto per anni 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
Entro il 30 gennaio 2017 dovevo pagare l'imposta di registro per l'anno 2017 ma non mi sono ricordato e la pago in data odierna 6 aprile 2017.
Calcolando a partire dal 30 gennaio, termine ultimo di pagamento, ho 66 giorni di ritardo, quindi ricado nel caso 3)
Il calcolo della sanzione sarà quindi: imposta di registro dovuta x 1,67%
Inoltre vanno calcolati anche gli interessi con la seguente formula:
[imposta di registro x tasso annuo legale di interesse x giorni di ritardo]/36500
Il tasso legale di interesse dal 01.01.2017 (DM 07.12.2016) è pari allo 0,1%.
Puoi pagare attraverso il mod. f24elide in banca o alla posta, dove inserirai i seguenti codici:
1501 Imposta di Registro per annualità successive;
1502 Imposta di Registro per cessioni del contratto;
1503 Imposta di Registro per risoluzioni del contratto;
1504 Imposta di Registro per proroghe del contratto;
1509 Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
1510 Interessi da ravvedimento per tardivo versamento annualità e adempimenti successivi;
1510 Interessi da ravvedimento per tardivo versamento annualità e adempimenti successivi;
Entro 30 giorni dal pagamento andrà portata o inviata tramite pec o raccomandata copia del modello f24 elide pagato, insieme al modello RLI compilato presso l'ufficio dove è stato registrato il contratto (art. 17 comma 1 DPR 131/86).
Il tutto, con molte meno complicazioni può essere svolto da un professionista abilitato, per esempio un agente immobiliare, che svolgerà quanto necessario in via telematica.
Per le proroghe o le risoluzioni tardive in presenza di cedolare secca ti rimando al mio post "Tardiva proroga e risoluzione cedolare secca".
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Grazie infinite un aiuto veramente valido
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