Cedolare secca al 10% anche per le locazioni transitorie da 1 a 18 mesi |
Quest'anno l'Agenzia delle Entrate durante l'annuale appuntamento "Telefisco" edito dal Sole24Ore, ha fatto chiarezza sulle agevolazioni fiscali per i contratti di locazione transitori. In particolare ha affermato che, qualora l'immobile ricada in un comune ad alta tensione abitativa (puoi trovare l'elenco dei comuni qui) e il canone sia di tipo concordato, anche per queste fattispecie la cedolare secca è dovuta al 10%, come per il transitori per studenti e per i più conosciuti 3+2. Non più quindi al 21% come fino ad oggi si era pensato.
A trarre in inganno era l'art. 8 della legge 431/98 che limitava ai soli contratti 3+2 e transitori per studenti le agevolazioni irpef (imponibile ridotto del 30%) e le agevolazioni sull'imposta di registro (anch'essa ridotta del 30%). Si pensava infatti che, parimenti con le agevolazioni sopra menzionate, anche quella della cedolare secca al 10% fosse esclusiva dei contratti di locazione 3+2 e transitori per studenti.
A tutt'oggi per i contratti transitori non assoggettati a cedolare secca si pagano:
- Irpef in base al proprio scaglione di reddito con base imponibile pari al 95% del canone annuo
- Imposta di registro annua pari al 2% del canone annuo
- Imu al 75% se sono a canone concordato, altrimenti al 100% (art. 1 c. 53, L. 208/2015)
- Tasi al 75% se sono a canone concordato, altrimenti al 100%(art. 1 c. 54, L. 208/2015)
Mentre, ad oggi, i contratti transitori assoggettati a cedolare secca pagheranno:
- Imposta secca al 10% sul canone annuo di locazione (al 15% dall'1.1.2018) se a canone concordato, altrimenti al 21%
- Irpef esente
- Imposta di registro esente
- Imu al 75% se sono a canone concordato, altrimenti al 100% (art. 1 c. 53, L. 208/2015)
- Tasi al 75% se sono a canone concordato, altrimenti al 100% (art. 1 c. 54, L. 208/2015)
Contratto di Locazione Legge di stabilità 2016 (L.208/2015)
Cedolare Secca: aliquota al 15% contratti concordati
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