In questo articolo analizziamo le
differenze civilistiche e fiscali dell'acconto, della caparra
confirmatoria e della caparra penitenziale nel preliminare di
compravendita immobiliare.
CAPARRA CONFIRMATORIA
- Aspetti civilistici (art. 1385 c.c.)
Tale caparra consiste nel versamento
dell'acquirente al venditore di una somma di denaro effettuata al
momento della conclusione del preliminare di compravendita.
Qualora sia inadempiente chi ha dato la
caparra, cioè il compratore, il venditore può trattenere la caparra
recedendo dal contratto oppure può trattenere la caparra e chiedere
il risarcimento del danno subito o addirittura l'esecuzione del
contratto.
Qualora sia inadempiente chi ha
ricevuto la caparra, cioè il venditore, il compratore può
pretendere il doppio della caparra versata recedendo dal contratto
oppure può chiedere il risarcimento del danno subito o addirittura
l'esecuzione del contratto.
Se il preliminare viene adempiuto la
caparra cessa il suo compito e si tramuta in parte del prezzo
dell'acquisto dell'immobile oppure può essere restituita se così è
stato stabilito tra le parti.
Se nel preliminare non è specificato
di che tipo di caparra si tratti (cioè confirmatoria o
penitenziale), allora viene assunta come caparra confirmatoria
- Aspetti fiscali
- la caparra confirmatoria non va assoggettata a fatturazione né a iva
- si applica l'imposta di registro in misura dello 0,50% della caparra (artt. 6 e 10, D.P.R. 26.4.1986 n. 131)
- in caso di non conclusione del contratto definitivo (rogito) l'imposta di registro versata per la caparra in sede di registrazione del contratto preliminare non può essere recuperata
- non è previsto il rimborso dell'imposta di registro pagata sulla dazione della caparraqualora l'atto definitivo (rogito) sia soggetto ad iva
CAPARRA PENITENZIALE
- Aspetti civilistici (art. 1386 c.c.)
Tale caparra consiste nel versamento
dell'acquirente al venditore di una somma di denaro effettuata al
momento della conclusione del contratto preliminare di compravendita.
Essa rappresenta il corrispettivo per il diritto di recesso.
Qualora sia inadempiente chi ha dato la
caparra, cioè il compratore, il venditore può trattenere solo la
caparra e NON può chiedere il risarcimento del danno subito o
l'esecuzione del contratto.
Qualora sia inadempiente chi ha
ricevuto la caparra, cioè il venditore, il compratore può
pretendere il doppio della caparra versata e NON può chiedere il
risarcimento del danno subito o l'esecuzione del contratto.
Se il preliminare viene adempiuto la
caparra cessa il suo compito e si tramuta in parte del prezzo
dell'acquisto dell'immobile oppure può essere restituita se così è
stato stabilito tra le parti.
Se nel preliminare non è specificato
di che tipo di caparra si tratti (cioè confirmatoria o
penitenziale), allora viene assunta come caparra confirmatori
- Aspetti fiscali
- la caparra penitenziale non va assoggettata a fatturazione né a iva
- si applica l'imposta di registro in misura del 3% della caparra (art. 9 della Tariffa, D.P.R. 131/1986)
- in caso di non conclusione del contratto definitivo (rogito) l'imposta di registro versata per la caparra in sede di registrazione del contratto preliminare non può essere recuperat
- non è previsto il rimborso dell'imposta di registro pagata sulla dazione della caparra qualora l'atto definitivo (rogito) sia soggetto ad iva
ACCONTO
- Aspetti civilistici (art. 2234 c.c.)
Corrisponde ad una somma data
dall'acquirente al venditore come anticipazione del prezzo.
Può essere versata al moneto del
preliminare oppure dilazionata in più pagamenti anche successivi
alla data di stipula del compromesso.
Qualora non si addivenga alla stipula
del contratto definitivo (rogito notarile di compravendita),
l'acconto versato va restituito in quanto costituisce proprio una
anticipazione del prezzo e non una caparra che invece può essere
trattenuta.
Se nel preliminare non è stabilito con
esattezza che le somme siano versate a titolo di caparra o di acconto
o quando si vuole imputare a queste somme una duplice valenza con
diciture del tipo: “tale somma viene versata a titolo di caparra e
anticipazione del prezzo” allora queste vengono assimilate ad
acconto prezzo.
- Aspetti fiscali
- il ricevente è tenuto ad emettere fattura al momento della ricezione dell'acconto (qualora l'atto definitivo sia assoggettato ad Iva)
- l'imposta di registro proporzionale è pari al 3% dell'acconto e va pagata alla registrazione del preliminare ai sensi dell'art. 9 della tariffa, parte prima all. al D.P.R. 131/1986 o, in alternativa, l'Iva e l'imposta di registro in misura fissa, se si tratta di un trasferimento soggetto a tale ultima imposta (criterio di alternatività Iva/registro sancito dall'art. 40, D.P.R.131/1986).
Come registrare il contratto preliminare
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