venerdì 30 maggio 2014

Ape: niente più nullità se non allegato

In caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica sui nuovi contratti di vendita o locazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate (art. 6 comma 3 D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche). 

In sostanza non c'è più la nullità dei contratti di locazione o vendita ma "solo" una pesante sanzione. Le parti acquirente o conduttore dovranno solo dichiarare con apposita clausola nel contratto di compravendita o di locazione, che hanno ricevuto adeguata informazione in merito l'attestazione di prestazione energetica e che hanno ricevuto copia dell'attestato.
L'ape andrà allagato al contratto salvo nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 1, comma 8) che "Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6  del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato"

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