mercoledì 6 novembre 2013

Locazioni – deposito cauzionale


Il deposito cauzionale o anche detto cauzione è una garanzia richiesta dal proprietario all'inquilino alla stipula del contratto di locazione a copertura di danni alla cosa locata o pagamenti insoluti di affitto o oneri accessori.

Come versare la cauzione:
  1. se sotto i 1.000 € (*)
  • in denaro contante
  • con libretto di risparmio al portatore bancario o postale
  • con assegno bancario/postale trasferibile
  • oppure con le modalità di cui al punto 2.
    2.    se da 1.000 € in su
  • con assegno bancario/postale non trasferibile
  • con bonifico
   3.   altrimenti il deposito cauzionale può essere sostituito da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

Ammontare della cauzione:
  • Locazioni commerciali: max 3 mensilità (art. 11 legge 392/78)
  • Locazioni abitative contratto libero (4+4): accordata tra le parti. Infatti con l'art. 14 della legge 431/98 si abroga, per i soli contratti di locazione abitativi, l'art. 79 legge 392/78, rendendo così derogabile quanto previsto dall'art. 11 legge 392/78. Afferma ciò anche la sentenza del Tribunale di Modena del 23 luglio 2004
  • Locazioni abitative contratti 3+2 a canone concordato, transitori e transitori per studenti: max 3 mensilità (art. 11 legge 392/78). Questo perché il D.M. Del 5.3.99 (art 1 punto 8 lettera g) seguito anche dal D.M. Del 30.12.2002 non ha recepito la normativa sopra enunciata per le locazioni libere.

Produttività degli interessi legali:
  • Locazioni commerciali: deposito cauzionale produttivo di interessi legali con versamento degli stessi alla fine di ogni annualità contrattuale (art. 11 legge 392/78)
  • Locazioni abitative contratto libero (4+4): deposito cauzionale produttivo di interessi legali con versamento degli stessi alla fine di ogni annualità contrattuale (art. 11 legge 392/78) salvo diversi accordi. Infatti con l'art. 14 della legge 431/98 si abroga, per i soli contratti di locazione abitativi, l'art. 79 legge 392/78, rendendo così derogabile quanto previsto dall'art. 11 legge 392/78. Ribadisce ciò anche la sentenza del Tribunale di Modena del 23 luglio 2004
  • Locazioni abitative contratti 3+2 a canone concordato, transitori e transitori per studenti: cauzione produttiva di interessi legali (art. 11 legge 392/78). Questo perché il D.M. Del 5.3.99 (art. 1 punto 8 lettera g) seguito anche dal D.M. Del 30.12.2002 non ha recepito la normativa sopra enunciata per le locazioni libere.

Restituzione della cauzione:

Alla fine della locazione il locatore deve restituire il deposito cauzionale all'inquilino compresi tutti gli interessi legali maturati se a quest'ultimi non ha provveduto annualmente.
Qualora il locatore eccepisse al conduttore il non rispetto di alcune delle obbligazioni contrattuali assunte (es: danni all'immobile, condominio non pagato, canoni arretrati ecc...), potrà trattenere il deposito cauzionale in tutto o in parte in base all'entità dell'inadempimento e pretendere, se c'è stato, il risarcimento del maggio danno subito (danno che va oltre al valore del deposito cauzionale versato).
L'inquilino che sente di non essere in difetto nei confronti del proprietario può ottenere un decreto ingiuntivo per riprendere le somme versate. Dal canto suo il proprietario potrà fare opposizione per dimostrare il danno subito e trattenere la cauzione.
La prescrizione per ottenere indietro il deposito cauzionale e i suoi interessi è di 10 anni.


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