Alcuni
immobili sono esclusi dalla certificazione energetica in base
all'attuale normativa nazionale.
Quindi,
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 192/2005, non abrogato dal D.L.
63/2013, qualora non sussistano specifiche norme regionali che
superino le linee guida nazionali (si ricorda infatti che ogni
regione può legiferare in merito), sono esclusi dall'applicazione
della normativa i seguenti immobili:
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.))
((3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:
a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;
b) l' esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.
3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della
valutazione di efficienza energetica.))
La
presente disposizione è stata poi ripresa anche dall'art. 2 del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 novembre 2012
recante <<linee guida nazionali per la certificazione
energetica>> che recita: “ A titolo esemplificativo e non
esaustivo, sono esclusi dalla applicazione delle presenti Linee
guida, a meno delle porzioni eventualmente
adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti
dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi
multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli
impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e'
necessario garantire un comfort abitativo.
Sono
altresì esclusi dall'obbligo di certificazione energetica al momento
dei passaggi di proprietà:
a)
i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio
nell'atto notarile di trasferimento di proprietà;
b)
immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale",
cioèprivi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi
dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle
rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita
dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di
trasferimento di proprietà.”
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L'APE è obbligatorio per la struttura di una piscina comunale?
RispondiEliminaGrazie
l'ape è previsto anche per gli edifici adibiti ad attività sportive
EliminaPer edifici rientranti nell'edilizia popolare IACP?
RispondiEliminaper le civili abitazioni è necessario, sia in caso di vendita che di affitto, quindi anche per edilizia popolare se il locale viene affittato o venduto
Eliminaè necessario l'APE PER CAPANNONI artigiani o commerciali come falegnamerie, autosaloni o simili?
RispondiEliminaart 3 comma 3 d.lgs. 192/05 e successive modifiche:
EliminaSono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
b) gli edifici industriali ed artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
In tutti gli altri casi è necessaria
mi chiedo: un capannone uso deposito non riscaldato è esente, ma nel medesino immobile l'ufficio..bagni.. spogliatoi devono essere certificati?
EliminaDomanda…ho un monolocale con riscaldamento elettrico. Non c'è gas. E' necessaria la certificazione energetica per affittarlo o venderlo?
RispondiEliminaGrazie
si è necessario
Eliminaho un appartamentino al mare di circa 35 mq il lido e sprovvisto di gas l' appartamento non ha nessun tipo di riscaldamento e necessaria la certificazione energetica grazie
RispondiEliminaSalve, devo redigere degli APE per un atto di donazione, tra gli altri ci sono due locali composti da due vani con categoria catastale A/6 senza alcun impianto tecnologico ormai in disuso e prima utilizzati come deposito di materiale vario, tali due locali identici sono esenti dalla suddetta redazione? se si dove posso trovare un fac-simile di dichiarazione che attesti tale esenzione? ringraziando anticipatamente porgo i più cordiali saluti.
RispondiEliminase non erro dovrebbero essere abitazioni civili rurali (A/6) quindi rientrano tra quelli del DPR 412/1993 art 3, quindi con obbligo di certificazione. A meno che non siano ruderi (art. 2 decreto 22 novembre 2012)
Eliminammmm... senti (posso darti del tu vero?) nel mio caso questi due locali di vecchissima data non possono rientrare sotto la definizione di “edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione” non avendo nessun confort abitativo?....quindi risultare esenti??
EliminaCerto che puoi darmi del tu, sfondi una porta aperta!
EliminaSecondo l'allegato 1 del D.M. 26 giugno 2009 è possibile calcolare la prestazione energetica di edifici sprovvisti di climatizzazione invernale e/0 acqua calda sanitaria (quindi credo il tuo caso - vedi qui pag 13 )
Detto ciò è accatastato A/6 quindi abitazione rurale, quindi a parer mio ci vuole. Comunque fatti consigliare dal Tecnico e soprattutto dal Notaio
Allora, piacere mi chiamo Demetrio Latella e sono un giovanissimo tecnico ai primi passi della professione, ti riepilogo tutta la situazione cosi se puoi mi indirizzi sul da farsi.
EliminaUn amico mi ha commissionato un ape per donazione facendo un ricerca catastale io ho un edificio a due piani fuori terra composto da tre unità immobiliare due al primo piano categoria A/5 e uno intero al piano superiore categoria a/3 poi quei due locali A/6 di cui ti parlavo nel messaggio precedente tutti dello stesso proprietario e molto vecchi, adesso volevo chiederti qual'è il numero minimo di ape da dover redigere considerato che voglio fare il tutto legalmente e non gravare molto economicamente?....Grazie!
Ciao, l'APE va fatto anche nel caso di immobile privo di riscaldamenti?
RispondiEliminaGrazie
vedi qui pag. 13 http://it.immergas.com/media/dm_26_06_09_da_g_1.u..pdf
EliminaBuonasera, vorrei chiedere se con l'entrata in vigore dell'APE è cambiata la vecchia definizione di impianto termico.
RispondiEliminaOvvero, due anni fa, ho redatto un attestato di esenzione di certificazione energetica, in quanto la potenza termica complessiva dell'impianto termico e ACS era inferiore a 15 kW.
Se il cliente deve effettuare a febbraio 2013 un rogito per vendita, è ancora valido tale documento di esenzione da ACE?
Ringrazio in anticipo. PS ho visto il PDF postato sopra.
non saprei, non essendo un tecnico non so entrare nel dettaglio o nel caso particolare
EliminaSalve,
RispondiEliminaho un'immobile identificato catastalmente in categoria E/3 devo redigere l'attestato di prestazione energetica oppure è esente? siamo in Regione Lombardia..
Grazie mille
Sono sicuro al 99% che non sia esente, però non conosco la normativa regionale della Lombardia
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