giovedì 11 novembre 2010

Aggiornamento catasto – nuovi obblighi per atti notarili

Con il decreto-legge 31 maggio 2010 n° 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n° 122 all'art. 19. comma 14 viene introdotto il seguente obbligo: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".

Ne risulta quindi che dovrà esserci:
1)Coerenza oggettiva: gli atti di cui sopra dovranno contenere gli identificativi catastali (foglio particella e subalterno) e il riferimento alle planimetrie catastali, dove il proprietario dichiarerà la conformità tra stato di fatto dell'immobile e planimetrie.
In riferimento alla corrispondenza delle planimetrie, l'Agenzia del Territorio con la circolare n° 2 del 2010 prot. 36607, con riferimento al  D.L. 31 maggio 2010 n° 78, chiarisce che l'obbligo di presentare planimetrie aggiornate allo stato di fatto sussiste quando c'è stata una significativa redistribuzione degli spazi interni, una variazione del perimetro, una diversa utilizzazione degli spazi interni e/o ampliamenti. Quindi piccole variazioni che non incidano sul numero di vani e quindi anche sulla rendita catastale non costituiscono difformità significative.

La nullità dell'atto è comunque sancita solo in assenza della dichiarazione resa dal proprietario in merito alla rispondenza delle planimetrie catastali alla realtà e non per dichiarazione falsa, che eventualmente sarà punita come dichiarazione mendace.

2)Coerenza soggettiva: il Notaio avrà il compito di verificare la corrispondenza degli intestatari catastali con gli intestatari risultati dai pubblici registri immobiliari.

Tale normativa si riferisce alle unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati con esclusione per qualsiasi tipo di terreno.

2 commenti:

  1. Salve ho comprato un appartamento da un costruttore lo stesso me lo ha venduto come categoria A2 come risulta su rogito notarile dopo un mese cioè oggi mi è arrivata una raccomandata dal l'agenzia delle entrate che da una loro verifica il suddetto appartamento viene declassato da categoria A 2 a Cat.A3 casa economica , ora mi sentì truffato sia dal notaio che dal costruttore , cosa posso fare , posso chiedere danni , non avrei mai comprato se sarebbe risultata casa economica

    RispondiElimina
    Risposte
    1. il Notaio non credo c'entri qualcosa, infatti si limita a scrivere quello che viene fuori dalla visura catastale e se nella visura catastale c'era scritto A/2 lui ha fatto quello che doveva.

      Per quanto riguarda il costruttore non so se possa avere responsabilità, purtroppo non conosco le procedure per accatastare l'immobile!

      Elimina