venerdì 30 luglio 2010

Atti pubblici immobili: nuovi adempimenti comma 1 bis art. 29 legge 52/85

Con l'art. 19 comma 14 del Decreto Legge n° 78/10 viene aggiunto alla legge 52/85 il comma 1-bis all'art. 29 che recita: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010 e si evince nella prima parte che, gli atti immobiliari, a pena di nullità, debbano contenere oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché alla dichiarazione resa dagli intestatari, della rispondenza allo stato di fatto con planimetrie (coerenza oggettiva).

Nella seconda parte viene invece prevista a cura del notaio, la preventiva individuazione degli intestatari catastali e la verifica della conformità tra i titolari iscritti in catasto e le risultanze dei registri immobiliari (coerenza soggettiva)

Tutto ciò al fine di un consistente miglioramento della qualità delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare.

Per approfondire si può scaricare la circolare n° 2/2010 dell'Agenzia del Territorio da cui l'articolo è stato tratto


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