sabato 18 luglio 2009

Mutuo ipotecario: estinzione e cancellazione dell'ipoteca

Quando si accende un mutuo per l'acquisto di una casa, l'istituto mutuante, cioè la banca, pretenderà di iscrivere ipoteca di primo grado sull'immobile che verrà acquistato. Ma cos'è l'ipoteca? E cosa significa di primo grado?
L'ipoteca intuitivamente tutti arrivano ad intendere che sia il modo di tutelarsi della banca da eventuali insolvenze. L'ipoteca è infatti un diritto reale di garanzia cioè con l'ipoteca si vincola l'immobile a garanzia del credito (se non paghi la banca si riprende la tua bella casetta!)
Il mutuo così acceso viene chiamato mutuo ipotecario ed ha la caratteristica di titolo esecutivo. Ciò significa che se chi ha sottoscritto un mutuo (mutuatario) non paga più le rate, il mutuante (la banca) può chiedere che l’immobile venga venduto all’asta senza una sentenza del tribunale.
L'ipoteca così istituita viene detta ipoteca volontaria perché è l'acquirente stesso che ne fa richiesta in cambio della somma di denaro che la banca dovrà mettergli a disposizione per l'acquisto della casa.
É ovvio che la banca voglia tutte le migliori garanzie e quindi l'ipoteca sarà quasi certamente di primo grado. Questo significa che in caso di vendita forzata del tuo immobile la prima ad essere risarcita sarà la banca stessa perché è quella che ha diritto prima di tutti in forza del grado più alto rispetto ad eventuali altri creditori.

C'è da dire inoltre che l'ipoteca spesso ha un valore di molto superiore al valore del finanziamento anche di due o tre volte.

Una volta estinto il mutuo perde di efficacia anche la relativa ipoteca visto che questa si estingue con l'adempimento dell'obbligazione. Ma una cosa è l'estinzione dell'ipoteca e una cosa è la cancellazione dell'ipoteca! L'estinzione dell'ipoteca la rende inutilizzabile, cioè nessuno potrà pretendere niente, ma continuerebbe a figurare, infatti se non venisse cancellata, qualora venisse fatta una visura ipotecaria, essa continuerebbe ancora a figurare e potrebbe essere motivo di imbarazzanti disguidi e contrattempi. Con la cancellazione dell'ipoteca, invece, sparirà ogni traccia di essa.

É da ricordare che l'ipoteca volontaria relativa ad un mutuo, può essere cancellata in maniera automatica, infatti la Legge Bersani del 2 aprile 2007 n° 40, dice che per i mutui estinti dopo il 2 giugno 2007, la banca entro 30 giorni dall’estinzione deve inviarne notifica spontaneamente all'Agenzia del Territorio che provvederà alla cancellazione.


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