Uno strumento per la difesa del patrimonio immobiliare è sicuramente il fondo patrimoniale. Esso può essere costituito dai coniugi con atto pubblico trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari e annotato a margine dell'atto di matrimonio affinché possa essere opponibile ad eventuali creditori. Tale strumento permette infatti di tutelare i beni immobili da eventuali creditori estranei ai bisogni della famiglia.
I beni che vengono inseriti nel fondo patrimoniale vengono destinati a soddisfare, in modo duraturo, esclusivamente i bisogni della famiglia.
Il vincolo permane fino allo scioglimento, cessazione o annullamento degli effetti civili del matrimonio (art. 171 C.C.).
La proprietà e l'amministrazione del patrimonio immobiliare inserito nel fondo patrimoniale rimarrà in capo ai coniugi salvo diversa pattuizione, inoltre il vincolo così costituito non impedirà ai coniugi di trarne i frutti (es: canoni di locazione della seconda casa) che dovranno essere utilizzati esclusivamente per il fabbisogno della famiglia (art. 168 C.C.)
I coniugi non potranno disporre diversamente dei beni (come per esempio alienare l'immobile) salvo il consenso di entrambi (art. 169 C.C.).
Uno svantaggio del fondo patrimoniale può essere rappresentato in presenza di figli minori, in quanto per disporre dei beni sarà necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Questo limite può essere facilmente superato se al momento della costituzione del fondo patrimoniale i coniugi si riservino la facoltà di disporre dei beni senza necessità di autorizzazione anche in presenza di figli minori.
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