giovedì 15 luglio 2010

Mutuo: estinzione anticipata e penale

Qualora si decidesse di estinguere anticipatamente un mutuo è bene tenere presente che potrebbe esistere la penale di estinzione anticipata.

Se da un lato questa operazione vi darà il vantaggio di risparmiare il pagamento degli interessi non ancora maturati da un lato vi potreste trovare a pagare un commissione calcolata in percentuale sulla somma residua che si andrà ad estinguere.

Ci sono però delle eccezioni: con il decreto Bersani (decreto legge n° 7/2007 conv. Il legge n° 40/2007) si stabilisce la nullità per qualsiasi clausola che preveda la penale per estinzione anticipata del mutuo, a patto che:

1)il mutuo sia stato stipulato dal 2 febbraio 2007 in poi

2)che tale mutuo sia stato richiesto per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economiche e professionali

Tale divieto di apporre penali alle condizioni sopra elencate non decade neanche in caso di accollo di un mutuo preesistente (classico esempio di accollo da costruttore, infatti anche se quest'ultimo non può beneficiare del diritto di esclusione dalla penale di estinzione anticipata, il compratore che si accolla il mutuo può pretenderla)

Lo stesso Decreto stabilisce anche un limite massimo per le penali di estinzione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 aprile 2007 ai fini dell'acquisto o ristrutturazione di un'abitazione o di un'unità destinata allo svolgimento della propria attività economica o professionale.
Il debitore che riscontrasse nel proprio contratto una quota superiore può richiedere così alla banca di rivedere la commissione richiesta.

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