venerdì 6 maggio 2011

DISTACCO RISCALDAMENTO CONDOMINILE

In tema di condominio il riscaldamento condominiale rientra nelle parti comuni dell'edificio (art 1117 C.C. ). E come ogni parte comune i condomini non possono sottrarsi alle spese per il mantenimento delle stesse (art. 1118 C.C.).

Per il distacco del riscaldamento condominale, con la sentenza Corte di Cassazione n. 6565/1991 del 10 giugno 1991, si precisa che occorre il consenso unanime di tutti i condomini, in quanto non si tratta di una semplice modifica, ma di una alterazione radicale della cosa comune.

Ciò nonostante il singolo condomino che volesse praticare il distacco del riscaldamento condominale per trasformarlo in autonomo può legittimamente farlo senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini (Cass. Civ., 30 marzo 2006, n° 7518).
Ne consegue che il condomino che voglia distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto di riscaldamento comune, può farlo senza necessità di autorizzazione purché non vi sia un aggravio di spesa per i condomini che continuano ad usufruire del servizio comune.
Inoltre precisa una sentenza precedente (Cass. Civ., 25 marzo 2004, n° 5974) il condomino può staccarsi dal riscaldamento condominiale se prova che il suo distacco non genera uno squilibrio termico dell'intero edificio.
A proposito di quest'ultimo punto, il condomino che vuole rinunciare al servizio dell'impianto comune deve fare accertare da un termotecnico l'inesistenza di probabili danni o squilibri temici dovuti al suo distacco che possano compromettere il servizio comune e fargli redigere apposita perizia da inviare all'amministratore per le opportune valutazioni.
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