mercoledì 6 gennaio 2010

Amministratore di condominio: compenso e compenso extra

L'amministratore di condominio è nominato dall'assemblea dei condomini quando i condomini sono più di 4 ( art. 1129 codice civile).
La sua figura, in qualità di mandatario, è da ritenersi regolata dagli articoli del codice civile che normano il mandato.
Il mandato, come recita l'art. 1709 del codice civile si presume a titolo oneroso. La misura del suo compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.

Nel compenso dell'amministratore rientrano non solo tutti gli atti elencati nel codice civile (art. 1130), ma anche tutti gli atti preparatori, strumentali e ulteriori che dei primi ne costituiscono il necessario completamento.
Il compenso dell'amministratore viene deciso e deliberato dall'assemblea dei condominio in sede di nomina o riconferma e rimane invariato per tutta la durata della gestione annuale (l'amministratore dura in carica un anno – art. 1129 c.c.) salvo diversa decisione dell'assemblea stessa.

I compensi extra per opere straordinarie in condominio o per attività eccedenti l'ordinaria amministrazione, che richiedano un lavoro maggiore per l'amministratore, vengono ugualmente deliberate dall'assemblea dei condomini in sede di nomina dell'amministratore o in sede di approvazione del preventivo di spesa per i lavori, e di norma i compensi extra ammontano a circa un 2% dell'importo dei lavori straordinari (sentenza n° 9 del 6/2/99 Pretore di Perugia)

Se il compenso extra compare solo in sede di bilancio, questo è dovuto all'amministratore solo se approvato dall'assemblea. Questo in quanto, per certi aspetti, si può assimilare il condominio alla disciplina societaria per cui l'art. 2389 del c.c. dice che i compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
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